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Regime forfetario 15%, dal 2019 il tetto massimo sarà elevato a 65mila euro

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Pubblicato da in Imposte e Tasse ·
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Dal 2020 ai compensi e ricavi fino a 100mila euro si applicherà un’imposta sostitutiva pari al 20%

Il regime forfetario cambia pelle ed introduce una soglia di ricavi e compensi unica, pari a 65mila euro, per tutte le attività. È una delle novità contenute nel disegno di Legge di Bilancio per il 2019.

Regime forfetario, soglia a 65mila euro
In base alla bozza, i contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicheranno il regime forfetario, con tassazione sostitutiva al 15%, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro.
Si tratta di un tetto unico, valido per tutte le attività, mentre con la normativa ad oggi vigente le soglie sono differenziate in base al codice ATECO. Per i professionisti di area tecnica, lo ricordiamo, al momento la soglia per restare nel regime forfettario ammonta a 30mila euro.
Per la determinazione della soglia non avranno importanza gli ulteriori componenti positivi, dovuti ad eventi di natura straordinaria, indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’articolo 9-bis della manovrina 2017 (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017). Si tratta della disposizione che ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale, mandando in pensione gli Studi di settore.

Regime forfetario, gli esclusi
Il disegno di legge introduce qualche novità anche sui soggetti esclusi dal regime forfetario. Oltre agli esercenti attività d’impresa,arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari o a società a responsabilità limitata, non potranno applicare il regime forfetario i soggetti che appartengono ad associazioni in partecipazione.
Sarà escluso anche chi fattura nei confronti di soggetti dai quali ha percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti.
Ricordiamo che sono inoltre esclusi dal regime forfetario, ai sensi della normativa attualmente vigente:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Dal 2020 agevolazioni fino a 100mila euro
Dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi o percepiscono compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, potranno applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 20%.
Anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva saranno esonerati dalla applicazione dell’imposta sul valore aggiunto fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.



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