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Ecobonus, dopo 10 mesi l’Agenzia delle Entrate pubblica la ‘nuova’ guida

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Pubblicato da in Diritto e Fisco ·
Tags: ecobonusguida
Il documento contiene le novità già note da mesi: le percentuali di detrazione, la cessione del credito e i controlli dell’Enea

Dopo dieci mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, che ha ridotto dal 65% al 50% la percentuale di detrazione per alcune categorie di lavori beneficiari dell’ecobonus, l’Agenzia delle Entrate pubblica la ‘nuova’ Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
La guida aggiornata al 2018 non solo arriva con un lungo ritardo ma potrebbe presto essere ‘obsoleta’ considerando che nuove modifiche all’ecobonus potrebbero essere introdotte dalla Manovra 2019 e dal decreto che stabilirà i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi ammessi ai benefici e i massimali di costo specifici per ogni categoria di intervento.

Ecobonus e bonus casa: proroghe in Manovra
Il documento programmatico di bilancio 2019 inviato a Bruxelles prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del bonus ristrutturazione del 50% e dell’ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico, sia di quelli detraibili al
65% che di quelli per i quali già dal 1° gennaio 2018 l’aliquota è scesa dal 65 al 50% (infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in Classe A e caldaie a biomassa).
Vengono prorogati al 2019 anche il bonus del 50% per mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione e il bonus verdedel 36%.
Il sismabonus non è citato nel documento, per cui riteniamo che non sia prevista alcuna novità sostanziale. La proroga non è necessaria perchè questa detrazione scade il 31 dicembre 2021.

Ecobonus: attesi nuovi criteri
L’Ecobonus potrebbe essere modificato in maniera sostanziale dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di cui al momento circola solo una bozza) che introduce dei massimali specifici di costo per singola tipologia di intervento. Si tratta di una spesa onnicomprensiva, i costi indicati nella tabella riassuntiva sono comprensivi di Iva, prestazioni rofessionali e opere complementari relativi all’installazione e alla messa in opera.
Per fare alcuni esempi dei nuovi massimali di costo, per la sostituzione di una finestra in zona climatica A, B o C, sarà ammessa alla detrazione una spesa fino a 350 euro al metro quadro (450 euro per le zone climatiche D, E ed F). Se il costo dei lavori supera i 350 euro a metro quadro, la parte eccedente non sarà conteggiata ai fini della detrazione.
Scenderebbe poi a 15mila euro il tetto massimo della detrazione per l’installazione di schermature solari. Fino ad ora, invece, il limite della detrazione era di 60mila euro. Per l’isolamento di una copertura interna, si potrà mandare in detrazione una spesa massima di 100 euro per metro quadro (200 euro al metro quadro per l’isolamento di una copertura esterna). Nel caso in cui i lavori costino più di 100 euro a metro quadro, la parte eccedente non sarà detraibile.

Ecobonus: le ‘novità’ del 2018 (già note da 10 mesi)
Come già evidenziato da Edilportale nella Guida all’Ecobonus, l’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2018, in vigore da quasi 10 mesi, ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione per:
- finestre, comprensive di infissi;
- schermature solari;
-impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.
La detrazione è passata dal 70% al 75% per gli interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. Inoltre, è possibile beneficiare di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Com’è noto, per tutto il 2018 si può richiedere la detrazione del 65% per:
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Ecobonus e cessione del credito
L’Agenzia sottolinea che la novità più rilevante del 2018 è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, come previsto fino al 2017.
Indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono i lavori, quindi, i cosiddetti “incapienti” (cioè i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella “no tax area”) possono cedere il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gli altri contribuenti possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, non a banche e intermediari finanziari.
Sul tema della cessione del credito sono arrivate importanti precisazioni con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. In essa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Per quanto riguarda gli “altri soggetti privati”, invece, devono intendersi, oltre alle persone fisiche, coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata. È necessario, tuttavia, che essi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella eseguita dal titolare del diritto.
Ecobonus 2018: le verifiche dell’Enea
Infine, la Guida dell’Agenzia ricorda la procedura e le modalità di esecuzione dei controlli definite dal decreto 11 maggio 2018; si tratta di verifiche a campione che l’Enea effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali. L’interessato sarà comunque informato dell’avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata a/r oppure, se disponibile, attraverso posta elettronica certificata (Pec).
Su almeno il 3% del campione annualmente selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sul luogo di esecuzione degli interventi, alla presenza del beneficiario della detrazione, o dell’amministratore per conto del condominio, e dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori, se pertinente. Il sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Su tutti gli accertamenti eseguiti, l’Enea informerà l’Agenzia delle entrate mediante una relazione motivata.



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