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Fattura elettronica, potrà essere emessa in ritardo senza sanzioni

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Pubblicato da in Norme e Procedure ·
Tags: efatturasanzioni
Decreto Fiscale: periodo transitorio fino al 30 giugno 2019, poi consentita l’emissione entro dieci giorni ma indicando il giorno dell’operazione

Un periodo transitorio per alleggerire l’impatto dei nuovi obblighi sulla fatturazione elettronica. Lo prevede il Decreto Fiscale (DL 119/2018), in vigore dal 24 ottobre, che sta iniziando il suo iter parlamentare per la conversione in legge.

Fatturazione elettronica, i nuovi obblighi
Ricordiamo in primo luogo che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
L’obbligo è in vigore dal 1° luglio 2018 per le operazioni relative ai subappalti. Dal 1° gennaio 2019 si applicherà sia a tutte le operazioni B2B, cioè Business to Business, dirette ad altri operatori Iva, sia alle operazioni B2C, cioè Business to Consumer, dirette ai consumatori finali.

Fatturazione elettronica, il periodo transitorio
In base al DPR 633/1972, la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, ovvero entro le ore 24 del giorno dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio.
Per ammorbidire questo obbligo, il Decreto Fiscale prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019. In questo periodo gli operatori potranno emettere le fatture in ritardo. Non saranno applicate sanzioni se l’emissione della fattura avverrà entro i termini (mensili o trimestrali) di liquidazione dell’Iva relativa all’operazione effettuata. Se non si rispetterà questo termine sarà invece applicata una sanzione che potrà essere ridotta al 20% quando l’emissione della fattura avvenga entro la liquidazione del mese o trimestre successivo.

Fatturazione elettronica, il limite di dieci giorni
Terminato il periodo transitorio, dal 1° luglio 2019 gli operatori potranno emettere la fattura entro dieci giorni, a condizione che nella fattura stessa si indichi che ci si è avvalsi della possibilità di differimento e la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.
La fattura elettronica si considererà emessa se risulterà trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro dieci giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione.




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